Introduzione

Cilsea Soc. Coop. ha adottato un canale interno di segnalazione in ottemperanza alla vigente normativa in materia di whistleblowing di cui al D.lgs. 24/2023, il quale disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Il canale di segnalazione interno è composto da una piattaforma informatica che permette di effettuare segnalazioni:

  • in forma scritta, mediante la compilazione del questionario di segnalazione predisposto a tal scopo;
  • tramite incontro diretto, che può essere richiesto sottoponendo la corrispondente domanda direttamente nell’ambito della segnalazione.

La piattaforma può essere utilizzata nello specifico per effettuare segnalazioni relative a:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall’azienda;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Oltre alle violazioni suindicate, si ricorda che è possibile ed anzi utile ed auspicabile segnalare anche comportamenti che possono generare anche il semplice rischio di commissione delle stesse, o il mero tentativo di porle in essere, in modo da poter intervenire preventivamente, ossia prima che eventuali illeciti siano commessi.

 

La piattaforma NON può essere utilizzata per effettuare:

  • segnalazioni riguardanti contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
  • segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell’allegato;
  • segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale.

La normativa vigente in materia tutela i seguenti soggetti:

  • lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
  • lavoratori autonomi;
  • liberi professionisti e i consulenti;
  • fornitori e clienti;
  • volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
  • soci e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Le tutele sono garantite ai suddetti soggetti anche quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante la selezione o in altre fasi precontrattuali, durante il periodo di prova o successivamente allo scioglimento del rapporto (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso).

Oltre al segnalante, sono soggetti a tutela:

  • il facilitatore: persona fisica, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo, che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, ove nominato;
  • le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  • i colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
  • gli enti di proprietà del segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Si applicano le misure di protezione previste dal D. Lgs. 24/2023 quando ricorrono le seguenti condizioni:

  • al momento della segnalazione, il segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell’ambito oggettivo di applicazione del D. Lgs. n. 24/2023;
  • la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023.

In questi casi, vige il divieto assoluto di ritorsione nei confronti della persona segnalante.

Configura «ritorsione» qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere considerate “ritorsioni”:

  • licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
  • retrocessione di grado o mancata promozione;
  • mutamento di funzioni, cambiamento di luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell’orario di lavoro;
  • sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;
  • note di demerito o referenze negative;
  • adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
  • coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
  • discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
  • mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
  • mancato rinnovo o risoluzione anticipata di contratto di lavoro a termine;
  • danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
  • conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
  • annullamento di una licenza o di un permesso;
  • richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

 

Quando non si applicano le misure di protezione

Le tutele di cui al D.lgs. 24/2023 non si applicano quando vengono a mancare le condizioni di cui sopra (assenza di fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell’ambito oggettivo di applicazione del D.lgs. 24/2023 e che la segnalazione sia stata effettuata sulla base di quanto previsto dal Decreto) ovvero quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

In questi casi, le misure di protezione non sono garantite e alla persona segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.

In caso di inapplicabilità delle tutele, decade il divieto di ritorsione sulla persona segnalante.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele misure di protezione non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare. Salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, L’ANAC applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2.500 per la medesima condotta.

Il canale di segnalazione interna ammette segnalazioni anonime, che saranno trattate dal titolare del canale alla stregua delle altre segnalazioni.

Le misure di protezione e le tutele previste dal Decreto risultano applicabili in caso di segnalazione anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

Sarà possibile inviare una segnalazione anonima spuntando la relativa opzione nel questionario e omettendo l’inserimento dei propri dati identificativi.

L’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a soggetti diversi da quelli competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Tale eventuale comunicazione è disciplinata secondo le disposizioni del D.lgs. 24/2023. Tutte le persone coinvolte nell’istruttoria relativa alla segnalazione sono soggette all’obbligo di riservatezza.

Il D.lgs. 24/2023 prevede l’istituzione di un canale esterno, gestito da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) per inviare segnalazioni conformi al Decreto direttamente ad ANAC.

Fermo restando che le segnalazioni devono essere inoltrate in modo prioritario e preferenziale attraverso il canale interno, il segnalante può utilizzare il canale esterno quando sussistono una o più delle seguenti condizioni:

  • il canale interno obbligatorio:
    1. non è attivo;
    2. è attivo ma non è conforme a quanto previsto dal Decreto in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni;
  • il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna, ma non ha avuto seguito;
  • il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna:
    1. alla stessa non sarebbe dato efficace seguito;
    2. questa potrebbe determinare rischio di ritorsione;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il canale di segnalazione fornito da ANAC è raggiungibile al link:

https://whistleblowing.anticorruzione.it

  1. La piattaforma deve essere utilizzata secondo quanto disposto e previsto dalla normativa vigente e dalla Procedura Whistleblowing aziendale;
  2. il segnalante si impegna a fornire tutte le informazioni rilevanti a circostanziare e valutare la segnalazione, integrando se necessario quanto già comunicato su richiesta dei soggetti deputati alla gestione della segnalazione (“Istruttori”). In fase di indagine, il segnalante si impegna a collaborare con gli Istruttori al fine di agevolare la verifica della violazione;
  3. il segnalante deve custodire con cura il codice rilasciato dal canale al momento dell’invio della segnalazione: tale codice costituisce l’unica modalità di accesso sicura alla segnalazione successivamente all’inoltro, non essendo in alcun modo recuperabile dai gestori della piattaforma e dal titolare del canale di segnalazione interna. In caso di smarrimento, potrebbe essere necessario ripetere la segnalazione.
    Il codice sarà rilasciato in forma scritta al termine della segnalazione effettuata tramite il questionario. In caso di incontro diretto, il segnalante dovrà custodire comunque il key code rilasciato, in quanto strumento per accedere in futuro alla propria segnalazione mediante la piattaforma;
  4. il segnalante potrà accedere alla segnalazione, utilizzando il proprio codice, per verificare lo stato di gestione della segnalazione e per interagire e comunicare con il gestore mediante i canali ad hoc, al fine di fornire tutte le informazioni utili a circostanziare la violazione oggetto di segnalazione;
  5. se desidera rimanere anonimo, il segnalante deve astenersi dal comunicare informazioni che potrebbero portare ad una sua identificazione;
  6. in caso di segnalazione anonima, l’istruttore può chiedere al segnalante di fornire i propri dati identificativi se li ritiene elementi determinanti a circostanziare e valutare la segnalazione, nonché eventuali altre informazioni ritenute utili ai fini dell’istruttoria.
    Il segnalante potrà integrare tali informazioni accedendo alla propria segnalazione mediante il codice univoco allo stesso assegnato.

Documentazione

Di seguito si fornisce la documentazione utile e funzionale alla gestione delle segnalazioni:

Informativa sul trattamento dei dati personali

Procedura whistleblowing

Manuale utente per i segnalanti

[flag obbligatorio] Ho letto e compreso tutte le informazioni contenute all'interno della pagina sulla normativa whistleblowing e sui criteri per la presentazione delle segnalazioni

[flag obbligatorio] Ho letto ed accetto l'informativa sul trattamento dei dati personali fornita da Cilsea Soc. Coop. in relazione alla gestione delle segnalazioni